IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 6 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 56 e' cosi' sostituito: "Art. 6. Esecuzione delle opere 1. La Giunta regionale, tenuto conto dell'urgenza, in relazione alla particolare natura od entita' dell'intervento oppure a situazioni di difficolta' tecniche e/o operative, puo' disporre, sentito il parere delle Commissioni consiliari permanenti competenti, che l'esecuzione di specifici interventi, accorpati in un programma articolato interessante piu' strutture o piu' presidi sanitari comprese le progettazioni e l'eventuale acquisizione di aree, sia affidata con appalti-concorso o in concessione a societa', imprese di costruzione o loro consorzi ed associazioni temporanee di imprese, idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale. 2. Qualora l'esecuzione degli interventi sia affidata in concessione la medesima e' disciplinata da apposita convenzione da stipularsi dal Presidente della Giunta regionale in conformita' alla normativa vigente. 3. La Giunta regionale puo' altresi' avvalersi del comune di Roma per la realizzazione delle opere finanziate a norma della presente legge interessanti le unita' sanitarie locali del comune e relative a specifici interventi accorpati in un programma articolato, attraverso l'istituto dell'appalto-concorso o della concessione". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 19 dicembre 1991 GIGLI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto l'11 dicembre 1991.