IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art. 6 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 56  e'  cosi'
sostituito:
 
                              "Art. 6.
                       Esecuzione delle opere
 
   1.  La  Giunta  regionale, tenuto conto dell'urgenza, in relazione
alla  particolare  natura  od  entita'   dell'intervento   oppure   a
situazioni  di  difficolta'  tecniche  e/o  operative, puo' disporre,
sentito il parere delle Commissioni consiliari permanenti competenti,
che l'esecuzione di specifici interventi, accorpati in  un  programma
articolato  interessante  piu'  strutture  o  piu'  presidi  sanitari
comprese le progettazioni e l'eventuale  acquisizione  di  aree,  sia
affidata con appalti-concorso o in concessione a societa', imprese di
costruzione  o  loro  consorzi ed associazioni temporanee di imprese,
idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale.
   2.   Qualora   l'esecuzione   degli  interventi  sia  affidata  in
concessione la medesima e' disciplinata da  apposita  convenzione  da
stipularsi  dal Presidente della Giunta regionale in conformita' alla
normativa vigente.
   3. La Giunta regionale puo' altresi' avvalersi del comune di  Roma
per  la  realizzazione  delle opere finanziate a norma della presente
legge interessanti le unita' sanitarie locali del comune e relative a
specifici interventi accorpati in un programma articolato, attraverso
l'istituto dell'appalto-concorso o della concessione".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 19 dicembre 1991
 
                                GIGLI
 
   Il visto  del  Commissario  del  Governo  e'  stato  apposto  l'11
dicembre 1991.